venerdì 18 settembre 2015

Chi ha detto che nel recente motu proprio di Papa Bergoglio sul matrimonio non ci sia una modifica della dottrina della Chiesa? (di Paolo Pasqualucci)

Se si può dimostrare che la riforma bergogliana della procedura canonica altera il significato del matrimonio cattolico, allora la dottrina viene intaccata e ci troviamo di fronte alla possibilità dello “error in fide” manifesto da parte del Papa.
Tale dimostrazione è adombrata, come possibilità, in una nota reperita su internet, che mi sembra giusto proporre alla riflessione del lettori.

“Permanere nella verità di Cristo” – Convegno internazionale in vista del Sinodo sulla famiglia, Roma, 30 settembre 2015.
Il prossimo pomeriggo del 30 settembre si svolgerà a Roma presso l’Angelicum un convegno internazionale, in preparazione al Sinodo ordinario di ottobre, il cui programma è illustrato da La nuova bussola quotidiana.
Un sinodo i cui drammatici effetti sono stati ampiamente anticipati con i due m.p. Mitis et misericors Jesus e Mitis Iudex Dominus Jesus, firmato lo scorso 15 agosto, pubblicati l’8 settembre e che entreranno in vigore il prossimo 8 dicembre (qui la conferenza stampa di presentazione)”. 

1. Ed ecco il passo cruciale:
“In questi due documenti, in maniera discutibile, è la nostra impressione (e speriamo rimanga solo tale e possa essere smentita), a parte alcune altre criticabili innovazioni che pur erano state anticipate a vari livelli ed avanzate dallo scorso sinodo straordinario del 2014, si sia posto un grave vulnus alla teologia dei sacramenti, degradando – pare di capire – la dignità di sacramento del matrimonio a quella di…semplice sacramentale.  In effetti, nel momento in cui si fa dipendere [Regole Procedurali, art. 14 § 1],  la validità o meno del matrimonio dalla fede di alcuno dei nubendi (che è cosa ben diversa dalla tradizionale esclusione della sacramentalità del vincolo), di fatto essa viene a soggiacere alla santità dei suoi ministri (nel matrimonio i ministri sono i due nubendi!).  Il matrimonio, dunque, non è più valido ex opere operato, bensì ex operae operantis (cfr. CCC n. 1127-1128), ed il suo scioglimento diventa, di fatto, un vero e proprio divorzio…Ci auguriamo che la nostra sia solo un’impressione e che giunga un chiarimento adeguato.”
Commento del quisque de populo.  Una cosetta da niente: il matrimonio che di fatto scade da sacramento a contratto o ad accordo tra le parti, se la sua validità viene a dipendere dalla buona disposizione interiore delle parti, qui esemplificata dall’avere o meno (le parti) la fede cattolica autentica.  Se uno dichiara che questa fede non c’era, nel momento del sì fatale, allora il matrimonio non è più valido?  Non c’è mai stato?  Tra l’altro, come si fa a sapere che non c’era, questa fede? Siamo alla presa in giro.  I “sacramentali” ci dice il CCC, 1667, sono “segni sacri [imposizione delle mani, segno della croce, aspersione dell’acqua benedetta] per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali”.   Il matrimonio cattolico diventerebbe allora “una certa imitazione del sacramento” se la sua validita’ venisse a dipendere dalla fede personale di ciascun contraente. Non sono, invece, “i frutti” del sacramento che dipendono dalla disposizione personale di chi, in questo caso, ne è il ministro?  I frutti, non la validità. La sua efficacia, non la sua validità.

2. Il testo sopra riportato continua riproponendo la giusta dottrina, ribadita da Giovanni Paolo II nel Discorso alla Sacra Rota del 30 gennaio 2003.

“L’importanza della sacramentalità del matrimonio, e la necessità della fede per conoscere e vivere pienamente tale dimensione, potrebbe anche dar luogo ad alcuni equivoci, sia in sede di ammissione alle nozze che di giudizio sulla loro validità.  La Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è bene dispositus, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità.  Non si può infatti configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali.    Questa verità non deve esser dimenticata al momento di delimitare l’esclusione della sacramentalità (cfr. can. 1101 § 2) e l’errore determinante circa la dignità sacramentale (cfr. can. 1099) come eventuali capi di nullità. 
Per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale.   La Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto i matrimoni tra i non battezzati, che diventano sacramento cristiano mediante il Battesimo dei coniugi, e non ha dubbi sulla validità del matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata se si celebra con la dovuta dispensa”.
Commento :  È chiaro che, la “riforma” voluta dalla “misericordia” di Papa Bergoglio segna più ancora che “una ferita al matrimonio cristiano”, come ha scritto Roberto De Mattei, la fine del matrimonio cristiano in quanto tale.  La fine perché di fatto si sposta l’accento dal piano oggettivo, quello dell’azione in sé del Sacramento a quello soggettivo, delle disposizioni interiori dei soggetti contraenti, finora giustamente limitato all’efficacia dell’azione del Sacramento nei loro confronti e non esteso alla sua validità (che è appunto ex opere operato, ossia intrinseca, inerente alla cosa in sé, perché stabilita in quel modo da Dio).
Lo stesso De Mattei nel suo articolo sottolinea, molto opportunamente, che al tradizionale e dottrinalmente ineccepibile favor matrimonii si sostituisce ora un favor nullitatis, inaccettabile anche dottrinalmente, “che viene a costituire l’elemento primario del diritto, mentre l’indissolubilità è ridotta a un  “ideale” impraticabile (articolo “Una ferita al matrimonio cattolico”, CR).  Infatti, “l’affermazione teorica dell’indissolubilità del matrimonio si accompagna nella prassi [d’ora in poi] al diritto alla dichiarazione della nullità di ogni vincolo fallito.  Basterà, in coscienza, ritenere invalido il proprio matrimonio per farlo riconoscere come nullo dalla Chiesa.  È lo stesso principio per cui alcuni teologi considerano “morto” un matrimonio in cui a detta di entrambi, o di uno dei coniugi, “è morto l’amore”” (ivi).

Ma appunto l’introduzione di un “favor nullitatis” è cosa contraria non solo alla prassi sin qui seguita nei secoli dalla Chiesa ma anche alla sana dottrina. C’è quindi anche qui, mi sembra, un risvolto dottrinale da indagare, un sotteso “error in fide”.   Che consiste, a prima vista, proprio nel contrapporre all’indissolubilità, stabilita dalla Prima e dalla Seconda Persona della S.ma Trinità, il “diritto”dei singoli contraenti alla felicità individuale, così come da loro intesa.  In sostanza, a far prevalere una pretesa che, nella gran parte dei casi,  è frutto del diffuso edonismo oggi dominante.  In questo modo, però, l’uomo prevarica nei confronti di Dio.

3.  Nel suo articolo il prof. De Mattei mette anche opportunamente in rilievo gli effetti devastanti prodotti non solo dall’abolizione della “doppia sentenza conforme”, già disastrosamente sperimentata negli USA dal 1971 al 1983, ma anche dall’istituzione del vescovo diocesano quale giudice unico che può istruire a sua discrezione un “processo breve” per arrivare rapidamente alla sentenza.  A questo proposito, aggiungo che nella parte introduttiva del suo motu proprio il Papa giustifica questa nuova attribuzione al vescovo come corretta e necessaria applicazione dello spirito del Concilio Vaticano II :  siamo di fronte all’applicazone della nuova collegialità introdotta in quel Concilio.
Scrive infatti il Papa in Mitis Iudex etc.:
a. “È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, …a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l’unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana”. (Lettera Apostolica in forma di “motu proprio” etc., “Mitis Iudex Dominus Iesus”, w2.vaticanva/content/francesco/it/motuproprio etc., p. 2/15).  E in questo modo è convinto di “tutelare la disciplina riguardo al matrimonio”?  Comunque sia:  il Papa si presenta qui soprattutto come capo del Collegio dei Vescovi, vescovo tra i vescovi (vescovo di Roma) più che capo della Chiesa universale.  Per questo dunque usa sempre il titolo di “vescovo di Roma”?  Per far vedere, nello spirito del Concilio, che egli agisce innanzitutto come capo del collegio dei vescovi, prima ancora che come Capo della Chiesa universale?
b.  Poco dopo, scrive:  “Lo stesso Vescovo è giudice.  Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati” (p. 3/15).  L’insegnamento del Concilio doveva esser evidentemente nel senso di conferire maggiori poteri ai vescovi nelle loro diocesi, oltre che alle Conferenze Epicopali.  In tal modo si dà la possibilità, ai vescovi più aperti alle istanze del Secolo, di fare strame dell’indissolubilità del matrimonio cristiano.
Come nota De Mattei, nei tribunali da loro istituiti e diretti da loro, direttamente o per interposta persona (da una “commissione non necessariamente formata da giuristi”  - sic),“il combinato tra il can. 1683 e l’articolo 14 sulle regole procedurali ha sotto questo aspetto una portata esplosiva. Sulle decisioni peseranno inevitabilmente considerazioni di natura sociologica:  i divorziati risposati avranno per ragioni di ‘misericordia’ una corsia preferenziale” (art. cit.).
Che significa qui “portata esplosiva”?  Bisogna chiarire, per capire tutta la perversità di questa “riforma”.  Il can. 1683 CIC 1983 recitava:  “Se nel grado di appello si adduca un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza”.  Il can. 1683 riformato in funzione del processo più breve davanti al Vescovo recita:
“Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la causa di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:
1. la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro;
2. ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità”.
Ed ecco il punto:  quali sono o possono essere le circostanze di cui sopra, chi le stabilisce?  Sono indicate, in un elenco provvisorio, proprio dall’art. 14 §  1 delle regole procedurali, l’articolo nel quale si menziona la citata “mancanza di fede” .  Ecco l’elenco non completo delle “circostanze”:
“Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio:  quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale e consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.”.
Che vuol dire “ecc.”?  Che ci troviamo di fronte a un “chi più ne ha più ne metta”? Tutte queste “circostanze” si riagganciano a quelle tradizionalmente invocate per la nullità manifesta del vincolo o rappresentano, almeno in parte, una novità?  La “mancanza di fede” è sicuramente una novità, come si è visto.  Ma se l’elenco delle “circostanze” non è tassativo, ovvero rigorosamente delimitato nell’ambito delle norme del codice, allora dobbiamo ritenere che la sua ampiezza sia lasciata alla libera valutazione del vescovo “giudice” o dalla “commissione di esperti” da lui controllata?  In tal modo, allora, il vescovo-giudice può creare lui il diritto da applicare, fabbricarsi lui la norma nella forma di “circostanze” sempre nuove per dichiarare la nullità del matrimonio.  Esplosivo dunque il dispositivo del can. 1638 e dell’art. 14 § 1 delle Regole procedurali, nel senso che può far indubbiamente “esplodere” il matrimonio cattolico, distruggendolo completamente.

Paolo Pasqualucci

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